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Accesso agli atti e trasparenza: il ruolo del consigliere comunale

lentepubblica.it • 10 Gennaio 2024

accesso-registro-titolari-effettiviIl dibattito sulla trasparenza e sull’accesso agli atti per la figura del consigliere comunale ha visto recentemente un importante sviluppo con il parere numero 33441 del 27 novembre 2023 emesso dal Ministero dell’Interno.


La questione posta dal sindaco di un comune, riguardante la possibilità per un consigliere comunale di accedere ad informazioni relative al pagamento della TARI da parte di enti e alla tassa di occupazione del suolo pubblico per esercizi pubblici, ha sollevato interessanti riflessioni.

Il parere ministeriale offre così un chiarimento prezioso sulla delicata questione dell’accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, ponendo l’accento sull’importanza di un bilanciamento equo tra trasparenza e riservatezza, nel rispetto delle leggi vigenti e delle prerogative dei rappresentanti eletti.

Accesso agli atti e trasparenza: il ruolo del consigliere comunale

Il parere chiarisce che, secondo la sentenza del Consiglio di Stato del 1° marzo 2023, la riservatezza non può essere opposta ai consiglieri comunali, in quanto sono tenuti al segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL. Tale principio è stato ribadito in modo inequivocabile, sottolineando che il consigliere comunale ha il diritto di accedere agli atti, ma ciò non deve pregiudicare altri interessi tutelati dall’ordinamento.

L’elemento chiave per raggiungere un equilibrato bilanciamento tra accesso e riservatezza, secondo il parere ministeriale, è l’ostensione degli atti, con una particolare attenzione alla “mascheratura” dei nominativi e di ogni dato che possa consentire l’individuazione. In altre parole, garantendo la privacy delle persone coinvolte.

È interessante notare come il diritto di accesso del consigliere comunale, sebbene più ampio rispetto a quello previsto dalla legge n. 241/1990, deve essere esercitato nel rispetto delle finalità pertinenti al suo mandato politico-amministrativo. La sentenza n. 4792 del 22.6.2021 del Consiglio di Stato ha sottolineato che questo diritto deve essere strumentalizzato alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale.

Il parere sottolinea infine che le informazioni ottenute dal consigliere devono essere utilizzate nel rispetto del dovere di segreto e dei principi sulla privacy. È rilevante notare che, nel caso specifico, le richieste del consigliere sono avanzate in qualità di presidente della commissione di controllo e garanzia, il cui regolamento le legittima per effettuare verifiche e controlli.

Il testo del parere

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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